Il Ministero dei trasporti, nella circolare qui allegata, fornisce alcune indicazioni riguardo alle modifiche apportate al codice della strada.
Analizziamo, in particolare, quanto utile ai fini delle auto aziendali.
Sebbene non espressamente previsto dall’art. 247-bis, per finalità di semplificazione e ferma restando l’esigenza di tutela dei preminenti interessi di ordine pubblico cui sono preordinate le norme in esame, si ritiene di poter prevedere un particolare regime applicabile nei casi in cui:
- veicoli di proprietà di Case costruttrici vengano da queste concesse in comodato, per periodi superiori ai 30 giorni, a soggetti esterni alla struttura organizzativa d’impresa (es. giornalisti, istituzioni pubbliche, ecc.) per esigenze di mercato o di rappresentanza connesse a particolari eventi;
- veicoli in disponibilità di Aziende (comprese le Case costruttrici) o di Enti (pubblici o privati), a titolo di proprietà, di acquisto con patto di riservato dominio, di usufrutto, 12 di leasing o di locazione senza conducente vengano da queste concessi, per periodi superiori a 30 giorni, in comodato d’uso gratuito ai propri dipendenti.
È utile sottolineare che, trattandosi di veicoli aziendali, nel caso in cui gli stessi siano in disponibilità del comodante a titolo di leasing o di acquisto con patto di riservato dominio non occorre, per l’annotazione, il preventivo assenso del locatore o del venditore. Viceversa, nel caso in cui i veicoli in parola siano in disponibilità del comodante non in proprietà ma a titolo di locazione senza conducente, ed al fine di corrispondere a particolari esigenze di tutela manifestate dalle imprese di settore, ricorre la necessità del preventivo assenso scritto del locatore.
In entrambi i casi, ai fini della regolarità della circolazione, non è necessario che l’annotazione rilasciata, sia tenuta a bordo del veicolo aziendale.
Per quanto riguarda il caso pratico bisogna sottolineare che
il comodato è, per sua natura, a titolo gratuito; pertanto, è da escludere la sussistenza di un comodato ogni qualvolta la disponibilità del veicolo costituisca, a qualunque titolo e in tutto o in parte, un corrispettivo (ad es. per una prestazione di lavoro subordinato o altra prestazione d’opera).
Inoltre, si ribadisce che nel comodato di veicoli aziendali, così come nelle altre ipotesi contemplate dall’art. 247-bis reg. es. c.d.s., deve sussistere un uso esclusivo e personale del veicolo in capo all’utilizzatore.
Pertanto, sono certamente da ritenere escluse dall’ambito di applicazione dell’art. 94, comma 4-bis, c.d.s. e dell’art. 247-bis del regolamento di esecuzione:
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L’utilizzo di veicoli aziendali in disponibilità a titolo di “fringe-benefit’ (retribuzioni in natura consistenti nella assegnazione di veicoli aziendali ai dipendenti che leutilizzano sia per esigenze di lavoro sia per esigenze private); in tal caso, infatti, non ricorre il caso di comodato, venendo meno il carattere della gratuità;
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al di fuori dei casi di “fringe benefit”, l’utilizzo comunque promiscuo di veicoli aziendali (es. veicoli impiegati per l’esercizio di attività lavorative ed utilizzati dal dipendente anche per raggiungere la sede di lavoro, o la propria abitazione, o nel tempo libero); il tal caso, infatti, viene meno l’uso esclusivo e personale del veicolo;
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l’ipotesi in cui più dipendenti si alternino nell’utilizzo del medesimo veicolo aziendale; in tal caso, infatti, non solo viene meno l’esclusività e la personalità dell’utilizzo del veicolo aziendale ma anche la continuità temporale dello stesso.
Ne consegue che l’obbligo di comunicazione (per le auto aziendali) vige per l’uso strettamente personale e gratuito al lavoratore e per un periodo superiore ai 30 giorni e solamente per gli atti posti in essere a decorrere dal 03 novembre 2014. Per il computo di tali giorni il Ministero precisa che devono essere considerati “giorni naturali e consecutivi e non rileva la circostanza che si esauriscano nell’arco di un unico anno solare ovvero si protragga a cavallo di due o più anni solari complessivi”.
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