In materia di assistenza fiscale si informa che i contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi, Modello 730, che dopo l’invio si sono accorti di non aver fornito tutti gli elementi da inserire nella dichiarazione o li hanno riportati in maniera errata, spirato il termine per il l’invio sostitutivo, hanno la possibilità di rimediare agli stessi errori.
Se l’integrazione e/o la rettifica comportano un maggior credito o un minor debito o un’imposta pari a quella determinata con il Mod. 730 originario (correzione dati che non incidono sulla liquidazione delle imposte), il contribuente può presentare un ulteriore Modello 730; se il contribuente invece si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l’integrazione o la rettifica comporta un minor credito o un maggior debito, deve utilizzare il Modello REDDITI.
E’ opportuno ricordare che il modello integrativo deve essere sempre presentato ad un CAF o al professionista abilitato anche qualora l’assistenza fiscale sia stata prestata in precedenza dal sostituto d’imposta o il contribuente abbia provveduto direttamente. Quest’ultimo è tenuto a presentare al professionista tutta la documentazione necessaria a verificare la conformità dell’integrazione effettuata.
La presentazione di una dichiarazione integrativa non fa venir meno le procedure avviate in seguito alla consegna del Modello 730, quindi per il datore di lavoro o l’ente pensionistico permane l’obbligo di trattenere le somme o effettuare i rimborsi risultanti dal modello originario.
Per maggiori informazioni e per assistenza fiscale inviare un’email a caf@ergonstp.it ovvero contattare la responsabile del servizio CdL Erika Damiani.