Sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2015 è stato pubblicato il DPCM del 27 febbraio 2015 contenente le modalità per usufruire di un assegno al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno.
L’assegno viene riconosciuto per ogni figlio nato o adottato tra il 01 gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 .
L’assegno è concesso a decorrere dal giorno di nascita o di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione e fino al compimento del terzo anno di età oppure fino al terzo anno dall’ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione.
L’importo, erogato dall’INPS, è pari a:
- 1920 euro annui per figlio qualora ISEE non sia superiore a 7.000 euro annui
- 960 euro annui per figlio
L’assegno e’ corrisposto dall’INPS, su domanda del genitore, con cadenza mensile, per un importo pari a 80 euro se la misura annua dell’assegno è pari ad euro 960 ovvero per un importo pari a 160 euro se la misura annua dell’assegno è pari a 1.920 euro.
Al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio i nuclei familiari beneficiari devono essere in possesso di un Isee in corso di validità non superiore a 25.000 euro.
La domanda per l’assegno e’ presentata all’INPS per via telematica secondo modelli predisposti dall’Istituto entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto. La domanda puo’ essere presentata dal giorno della nascita o dell’ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione del figlio. Ai fini della decorrenza dell’assegno dal giorno della nascita o dell’ ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione, la domanda deve essere presentata non oltre il termine di 90 giorni dal verificarsi dell’evento ovvero entro i 90 giorni successivi all’entrata in vigore del presente decreto. Nel caso in cui la domanda sia presentata oltre il termine di cui al periodo precedente, l’assegno decorre dal mese di presentazione della domanda.
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