Il Decreto Fiscale di fine anno ha introdotto importanti novità in materia di versamenti e compensazioni sulle ritenute fiscali per i lavori svolti nell’ambito di appalti di opere o servizi che riteniamo riguardino pressoché la generalità dei Clienti sia in qualità di committenti che di appaltatori.
Rientrano nel nuovo disposto (cfr. art. 17 bis D.Lgs. 241/1997) i lavori in appalto, inclusi subappalti, affidamenti consortili o altri rapporti negoziali, caratterizzati da:
- prevalente utilizzo di manodopera
- lavori eseguiti presso le sedi del committente con mezzi di proprietà dello stesso o a esso riconducibili
- un importo complessivo annuo superiore a € 200.000,00 anche se derivante da più commesse
Sono esclusi dalla disciplina in esame solo i committenti che non hanno la qualifica di sostituti d’imposta (es. persone fisiche) e quelli non residenti ai fini fiscali nel territorio dello Stato.
Obblighi delle imprese esecutrici dei lavori:
- determinare e versare le ritenute effettuate sui redditi di lavoro dipendente per i lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio
- impossibilità di procedere per le stesse a compensazioni nel modello F24 con posizioni creditorie di qualunque natura (credito IVA, INPS, etc.)
- entro 5 giorni lavorativi successivi rispetto alla scadenza del termine per il pagamento (16 mese) le imprese trasmettono al committente, e per le imprese subappaltatrici anche all’impresa appaltatrice, gli F24 quietanzati, attestanti il pagamento delle ritenute sui redditi dei lavoratori impiegati nella prestazione affidata dal medesimo committente. Evidenziamo che il modello conterrà (cfr. ris. Ag. Entrate 109/2019) il codice fiscale del committente
- assieme al modello F24 va inviato un elenco nominativo di tutti i lavoratori impiegati nel mese di competenza nell’esecuzione dell’appalto, completo del codice fiscale, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascuno. Inoltre va indicata la retribuzione corrisposta e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite con separata indicazione delle ritenute relative alla prestazione affidata dal committente
Obblighi dei committenti dei lavori in appalto:
- chiedere alle imprese esecutrici, inclusi i subappaltatori, la copia dei modelli F24 quietanzati
- verificare la correttezza del pagamento delle ritenute
- sospendere, in caso di inadempimento, il pagamento dei corrispettivi (max 20% del valore dei lavori o, se inferiore, pari all’ammontare delle ritenute non versate); si determina inadempimento anche in caso di mancata ricezione del modello F24
- comunicare le inadempienze all’Agenzia delle Entrate competente per territorio entro 90 giorni; l’impresa esecutrice non può fare azioni esecutive sulle somme trattenute per tali motivi
Sanzioni:
Ferme restando le sanzioni già vigenti per chi non versa le ritenute operate sulle retribuzioni dei lavoratori ossia l’esecutore, viene aggiunta, per il committente che non provveda ai nuovi obblighi, una sanzione “… pari a quella irrogata all’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse, nonché di tempestivo versamento, ….” E’ evidente che in caso di appalti con elevato numero di lavoratori il valore della sanzione sarà di assoluto rilievo.
Chiaramente l’impresa esecutrice può, nel termine dei 90 giorni lasciato al committente, avvalersi del “ravvedimento” per definire le violazioni commesse liberando così i pagamenti del committente.
Gli obblighi sopra descritti entrano in vigore con le ritenute operate da gennaio 2020 e quindi relative alle prestazioni lavorative dello stesso mese anche con riferimento ai contratti stipulati prima del 1° gennaio 2020.
Le imprese appaltatrici potranno non applicare quanto richiesto dalla nuova normativa qualora dispongano di un certificato, che sarà rilasciato dall’Agenzia Entrate (oggi non è ancora noto), che attesti che:
- sono in attività da almeno tre anni
- siano in regola con gli obblighi dichiarativi
- abbiano eseguito nell’ultimo triennio versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni reddituali
- non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad € 50.000,00
Lo Studio è pronto a dare risposte, su tale articolato e complesso quadro normativo, coadiuvando i Sigg. Clienti sia nelle loro funzioni di committente che di appaltatore.
Pertanto possiamo:
- coadiuvare i Clienti per analizzare i loro contratti in essere e verificare la sussistenza degli obblighi
- definire assieme e attribuire le corrette codifiche al personale inserito negli appalti
- elaborare i modelli F24 per committente e produrre i relativi prospetti analitici
- svolgere i controlli mensili sugli appaltatori, e sub, analizzando la correttezza e la congruità dei versamenti in materia fiscale
I nuovi servizi si aggiungono alle consuete attività in materia di appalti, contrattualistica, audit, asse.co., che già svolgiamo per conto dei Sigg. Clienti dove ci viene riconosciuta anche da importanti stazioni appaltanti di natura pubblica e privata, una notevole competenza.
Ricordiamo che sul tema lo Studio ha organizzato dei seminari dedicati all’approfondimento delle novità.
Per date e informazioni – www.ergonstp.it
Stante la difficoltà della materia, informazioni e appuntamenti saranno svolti esclusivamente dai consulenti dello Studio contattabili tramite la mail segreteria.consulenti@ergonstp.it
Cordiali saluti
Ergon Stp Srl