A decorrere dal 1 gennaio 2020 i committenti – sostituti d’imposta – di opere e servizi diventano “responsabili” della regolarità fiscale delle imprese affidatarie / appaltatrici / subappaltatrici per il versamento delle ritenute relative al personale impiegato nei lavori.
La norma, su cui si attendono precisazioni e procedura da parte dell’Agenzia delle Entrate, dovrebbe riguardare gli appalti (anche se divisi in parti) di valore annuo superiore a € 200.000 che si svolgono con “prevalente utilizzo di manodopera, presso le sedi di attività del committente, con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo”.
Il committente è tenuto a richiedere le copie delle deleghe di pagamento delle ritenute fiscali (ossia il modello F24 saldato) operate sulle retribuzioni dei lavoratori direttamente impiegati nell’appalto in questione entro i 5 giorni lavorativi successivi al termine di versamento (sarebbe il 21 del mese successivo).
In caso di mancato invio dei modelli o il versamento risulti non effettuato o comunque insufficiente il committente deve sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati, fino a quando perdura l’inadempimento, fino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell’opera o del servizio, ovvero per un importo pari alle ritenute non versate rispetto ai dati risultati dalla documentazione trasmessagli.
Appare evidente la complessità sia della verifica (attualmente le ritenute sono complessive e non certo divise tra i vari appalti) che della procedura di controllo il che comporterà, nel dubbio, ritardi nel pagamento da parte dei committenti.
Al momento non è chiaro se l’obbligo decorre per i lavori di gennaio e quindi il tutto si sposterebbe al mese successivo quando si versano le ritenute ovvero già ai versamenti del 16 gennaio in cui però vengono versate le ritenute di dicembre.
Per evitare l’insorgenza di tali obblighi le imprese appaltatrici possono comunicare al committente – allegando una specifica certificazione oggi non prevista dall’ordinamento – di:
- essere in attività da almeno 3 anni
- essere in regola con gli obblighi dichiarativi
- non aver iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’IRAP, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 €
Stante l’assoluta novità e le notevoli incertezze sui nuovi adempimenti in questo momento non siamo in grado di dare maggiori indicazioni. Assicuriamo però i Clienti interessati che stiamo seguendo attentamente l’evoluzione dell’argomento su cui torneremo appena possibile.
Al fine di dare la massima tempestività alle comunicazioni (mail dedicata e pubblicazione sul sito ergonstp.it) invitiamo le aziende interessate all’argomento a comunicarci l’indirizzo mail cui inviare i prossimi aggiornamenti.
Nell’attesa dei decreti attuativi diamo appuntamento per il 28 o il 30 gennaio alle 14.30 in cui terremo, presso lo studio, un laboratorio pratico dedicato al tema “appalti e rapporti di lavoro – quadro normativo e novità”. Seguiranno in febbraio altri incontri. Il laboratorio che offriamo a tutti i Clienti richiede solo, per motivi di spazio e organizzazione, la conferma della presenza scrivendo a: formazione@ergonstp.it
Con l’occasione rinnoviamo gli auguri per l’anno nuovo.