L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 27/E del 19 settembre 2014 , ricorda che dal 1° ottobre 2014 vi saranno ulteriori obblighi di utilizzo dei sistemi telematici per la presentazione delle deleghe di pagamento F24 (così come introdotti dall’art. 11, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66web convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89).
In particolare, è previsto che, a decorrere dal 1° ottobre 2014, fermi restando i limiti già previsti da altre disposizioni vigenti in materia, i versamenti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono eseguiti:
esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;
esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo;
esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui il saldo finale sia di importo superiore a mille euro.
Inoltre, la circolare fornisce alcuni chiarimenti con la precisazione che le disposizioni in esame non si applicano ai pagamenti effettuati con strumenti diversi dal modello F24 (ad esempio bonifici e versamenti diretti in tesoreria).