Ricordiamo ai Sigg. Clienti che, l’impresa aderente ai piani di formazione finanziata con FonARCom (o altri fondi interprofessionali) ovvero che abbia ricevuto contributi in regime “de minimis” per l’assunzione di nuovo personale, rientra tra i destinatari degli obblighi informativi previsti ai c. 125, 125 bis della L. 124/2017 e s.m.i.
Il rispetto degli obblighi informativi, da parte del beneficiario, è assolto con l’esecuzione del duplice adempimento della:
- registrazione dell’aiuto sul Registro Nazionale degli aiuti di Stato (ad opera del soggetto concedente)
- dichiarazione dell’esistenza di aiuti oggetto di pubblicazione nell’ambito del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato nella nota integrativa di bilancio oppure, ove non si sia tenuti alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito internet.
La norma (cfr. c. 127) prevede altresì che per “… evitare la pubblicazione di informazioni non rilevanti, l’obbligo di pubblicazione non si applica ove l’importo monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria effettivamente erogati al soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 € nel periodo considerato”.
Siccome lo Studio ha evidenza dei soli contributi erogati per le attività svolte dallo stesso (formazione finanziata e assunzione) l’onere di verificare la sussistenza o meno dell’obbligo di pubblicazione è a completo carico e responsabilità dei Sigg. Clienti.
L’adempimento dell’obbligo informativo a carico delle imprese, deve essere espletato a partire dall’esercizio 2018.
Ove necessario lo Studio potrà fornire, su richiesta, il valore dei contributi ricevuti o comunque fruiti per proprio tramite.
Per maggiori informazioni scrivere esclusivamente a: formazione@ergonstp.it