Retribuzione in contanti
Ricordiamo che, ai sensi dell’art. 1, comma 910 della L. n. 205/2017 (legge di bilancio 2018), dal 1° luglio 2018, non sarà più consentito effettuare pagamenti in contanti della retribuzione e di suoi acconti, pena l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro.
Tale obbligo si applica, oltre che ai rapporti di lavoro subordinato, indipendentemente dalla durata e dalle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa ed infine ai contratti di lavoro stipulati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci.
Le modalità elencate attraverso le quali effettuare la corresponsione della retribuzione sono costituite dai seguenti strumenti:
– bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
– strumenti di pagamento elettronico;
– pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
– emissione di assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.
Restano espressamente esclusi dall’obbligo:
– i rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni;
– i rapporti di lavoro domestico;
– i compensi derivanti da borse di studio, tirocini, rapporti autonomi di natura occasionale.
Rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.