Sono già in vigore le novità in materia di tutela della maternità introdotte dalla Legge di Bilancio 2019 al Testo Unico su maternità e paternità.
La lavoratrice dipendente può continuare a lavorare per l’intera durata della gravidanza e rinviare al periodo successivo al parto la fruizione dei 5 mesi di congedo di maternità obbligatoria, previsti dalla legge.
Tale scelta è però subordinata alla supervisione di idoneità dello stato di salute della lavoratrice da parte sia di un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale, o con esso convenzionato, che del medico del lavoro: la decisione della lavoratrice non deve arrecare pregiudizio alla sua salute e a quella del nascituro.
Il congedo di maternità, ferma restando la durata complessiva prevista dalla legge che è pari a 5 mesi, può essere articolato in varie modalità:
Ordinario: la lavoratrice ha diritto a 5 mesi continuativi e non frazionabili di astensione dal lavoro, corrispondenti ai due mesi antecedenti alla data presunta del parto cui si aggiungono i tre mesi successivi alla nascita del bambino;
Flessibile: la lavoratrice proroga di un mese l’inizio del congedo preparto, aumentando corrispondentemente il congedo post partum fino a 4 mesi di vita del bambino;
Posticipato: l’intero periodo di maternità, pari a cinque mesi, viene fruito dopo il parto.
Inoltre, nel caso di lavori pericolosi, la maternità può essere anche allungata dal Servizio Ispezione fino a 7 mesi dopo il parto. In questo caso non è in alcun caso possibili fruire, in maniera flessibile o posticipata, del congedo di maternità obbligatorio.
Al datore di lavoro, che occupa meno di 20 dipendenti, è riservato un particolare sgravio contributivo nel caso in cui proceda all’assunzione a tempo determinato per esigenze sostitutive di lavoratori destinatari:
- del congedo di maternità obbligatorio;
- del congedo di paternità o parentale;
- del congedo per malattia del figlio di età non superiore a un anno.
L’incentivo consiste nella riduzione del 50% dei contributi ai fini assistenziali e previdenziali a carico del datore di lavoro, compreso l’importo del premio assicurativo ai fini INAIL.
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