Gli impianti di videosorveglianza, audiovisivi e altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale.
Le aziende che intendono installare nei luoghi di lavoro un impianto di videosorveglianza, possono farlo solo previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali.
In difetto di Accordo con la rappresentanza sindacale unitaria o la rappresentanza sindacale aziendale, le aziende hanno l’obbligo di munirsi di apposita autorizzazione all’installazione ed all’utilizzo dell’impianto di videosorveglianza, rilasciata dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per territorio, previa presentazione di apposita istanza.
Si evidenzia che il mancato accordo o la mancata istanza autorizzativa sono oggetto di sanzione penale.
La scrivente, per il tramite dei consulenti di riferimento, può supportare le aziende clienti nell’ottemperare a tali disposizioni.