Cruscotto infortuni: l’INAIL fa presente che i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) non risultano inclusi tra i destinatari ammessi alla consultazione dell’applicativo informatico denominato “Cruscotto Infortuni”, ma ciò non toglie il diritto degli stessi di ricevere per il tramite dei datori di lavoro le informazioni e i dati sugli infortuni e le malattie professionali.
Grava pertanto sui datori di lavoro l’obbligo di favorire la fruibilità delle predette informazioni da parte degli RLS, ad esempio mediante visualizzazione o stampa di copia delle schermate dell’applicativo, come peraltro già avveniva con l’abrogato Registro cartaceo.
Si rammenta che che il decreto semplificazioni, attuativo del Jobs Act (articolo 21, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151) ha disposto, a decorrere 23 dicembre 2015, l’abolizione dell’obbligo da parte del datore di lavoro della tenuta del Registro infortuni e dell’applicazione delle relative disposizioni sanzionatorie. Gli infortuni avvenuti in data precedente a quella del 23 dicembre 2015 restano consultabili nell’abolito Registro infortuni cartaceo il cui obbligo di conservazione permane a carico degli stessi datori di lavoro per i successivi 4 anni. Nulla è mutato rispetto all’obbligo del datore di lavoro di denunciare all’INAIL gli infortuni occorsi ai dipendenti prestatori d’opera.