Due recentissimi Interpelli sicurezza sul lavoro, pubblicati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 12/05/2016, hanno fornito alcune precisazioni in materia di obblighi sulla sicurezza (ribadendo i principi di legge).
Con l’interpello n. 9738, si ribadisce che, in caso di distacco in caso dei lavoratori gli obblighi in materia di salute e di sicurezza sul lavoro incombono, in modo differenziato, sia sul datore di lavoro che ha disposto il distacco che sul beneficiario della prestazione. In particolare, sulla base della normativa (art. 3, c. 6 D. Lgs. 81/2008), sul datore di lavoro che distacca (distaccante) grava l’obbligo di “informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato”. Al secondo (distaccatario) spetta invece l’onere, a norma del medesimo articolo, di ottemperare a tutti gli altri obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro inclusa la sorveglianza sanitaria.
L’interpello n. 9737, precisa che in caso di affidamento di lavori a terzi (art. 88 e seg.ti del D. Lgs. 81/2008) il committente o il responsabile dei lavori, dovrà verificare l’avvenuta specifica formazione, con le modalità che riterrà opportune, dei soggetti che opereranno.
Quindi dovrà richiedere non solo i nominativi dei dirigenti e preposti, ma dovrà accertare che siano stati adeguatamente formati, e quindi potrà richiedere copia degli attestati di formazione o autocertificazione del datore di lavoro dell’impresa affidataria.