Ergon Stp > News > Consulenza del lavoro > Congedo di maternità

Tra le varie novità introdotte dal D. Lgs. n.80/15 , una riguarda la durata del congedo di maternità delle lavoratrici, in caso di parti fortemente prematuri.
Per parto prematuro si intende l’evento di nascita che si verifica prima dei due mesi antecedenti alla data presunta del parto: in tale ipotesi, il congedo di maternità si calcola aggiungendo ai tre mesi “post partum” tutti i giorni compresi tra la data del parto e quella presunta del parto, superando la durata dei cinque mesi prevista precedentemente.
Gli ulteriori periodi influiscono anche sulla durata del congedo di paternità.
La circolare illustra anche le nuove disposizioni di rinvio e sospensione del congedo di maternità in caso di ricovero del neonato: il nuovo art. 16-bis del T.U. disciplina il rinvio e la sospensione del congedo di maternità prevedendo che “in caso di ricovero del neonato in una struttura pubblica o privata, la madre ha diritto di chiedere la sospensione del congedo di maternità per il periodo di cui all’art. 16, comma 1, lettere c) e d), e di godere del congedo, in tutto o in parte, dalla data di dimissione del bambino. Il diritto può essere esercitato una sola volta per ogni figlio ed è subordinato alla produzione di attestazione medica che dichiari la compatibilità dello stato di salute della donna con la ripresa dell’attività lavorativa”.

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