Le disposizioni in materia di depenalizzazione sono cambiate con l’entrata in vigore del D. Lgs. 8/2016 (Disposizioni in materia di depenalizzazione) che prevede che il mancato versamento dei contributi trattenuti sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti (nel limite massimo dei € 10.000,00 annui) non comporta l’applicazione della pena di reclusione sino a tre anni.
Permane la perseguibilità penale in caso di violazione per importi superiori, mentre l’omissione del versamento di importi inferiori comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra € 10.000,00 € 50.000,00, sanzioni che non verranno applicate se il versamento viene effettuato entro tre mesi dalla contestazione o notifica dell’accertamento della violazione.
Per qualsiasi ulteriore informazione rimaniamo a vostra disposizione.
CDL Marco Schisa