I lavoratori a cui accade un infortunio recandosi al lavoro in bicicletta beneficiano della tutela piena da parte dell’Inail, anche qualora non si avvalgano di piste ciclabili. Lo stabilisce l’art. 5 della L. 221/15 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”.
Pertanto non è più necessario che, ai fini dell’indennizzo dell’infortunio occorso in bicicletta, debba essere verificata la sussistenza di mezzi pubblici oppure la possibilità di effettuare il percorso a piedi oppure la presenza di pista ciclabile. Ovviamente, affinché l’infortunio sia indennizzabile, devono sussistere le condizioni generali per l’infortunio in itinere.