D.LGS. 151/2015 MODIFICA ALLA PRESENTAZIONE DELLE DIMISSIONI

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Il decreto legislativo 151/2015 introduce la regola che le dimissioni dal lavoro e gli accordi consensuali di risoluzione anticipata dei contratti dovranno essere effettuati di regola con modalità telematica.

L’art. 26 infatti sancisce che, decorsi 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto – a decorrere dal 24 dicembre prossimo quindi – e salvo per le dimissioni e risoluzioni consensuali della lavoratrice durante la gravidanza, durante i primi tre anni di vita del bambino (per entrambi i genitori) nonché per il medesimo periodo per i casi di accoglienza del minore adottato o affidato, è necessario a pena di inefficacia, che la procedura di risoluzione avvenga esclusivamente con modalità telematiche.
A tal fine sarà necessario utilizzare i moduli resi disponibili dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso il sito www.lavoro.gov.it e trasmessi al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente con le modalità individuate con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da emanare entro il 23 dicembre 2015.

Il suddetto provvedimento stabilisce i dati di identificazione del rapporto di lavoro da cui si intende recedere o che si intende risolvere, i dati di identificazione del datore di lavoro e del lavoratore, le modalità di trasmissione nonché gli standard tecnici atti a definire la data certa di trasmissione.
Il diritto di ripensamento è stato altresì modificato. Il lavoratore potrà esercitarlo entro sette giorni dalla data di trasmissione del modulo.
La trasmissione dei moduli può avvenire anche per il tramite dei patronati, delle organizzazioni sindacali, degli enti bilaterali e delle commissioni di certificazione.
I commi da 1 a 4 non sono applicabili al lavoro domestico e nel caso in cui le dimissioni o la risoluzione consensuale intervengono nelle sedi di cui all’articolo 2113, quarto comma, del codice civile o avanti alle commissioni di certificazione di cui all’articolo 76 del decreto legislativo n. 276 del 2003.

Salvo che il fatto costituisca reato, il datore di lavoro che alteri i moduli di cui al comma 1 e’ punito con la sanzione amministrativa da euro 5.000 ad euro 30.000. L’accertamento e l’irrogazione della sanzione sono di competenza delle Direzioni territoriali del lavoro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

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