Dal 24 settembre 2014 entrano in vigore gli ultimi 4 decreti relativi ai Jobs Act. In particolare sottolineiamo che avranno inizio le domande per la nuova cassa integrazione che, secondo le nuove norme, devono essere effettuate entro 15 giorni dalla sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
Il legislatore sceglie la strada della semplificazione per i nuovi ammortizzatori sociali. Il nuovo sistema, infatti, si basa su integrazioni salariali ordinarie e straordinarie e su fondi di solidarietà bilaterali.
Le integrazioni salariali ordinarie sono previste per le imprese industriali, di trasporti, manifatturiere, estrattive, cooperative, artigiane edili, lapidei; le straordinarie, invece, per le imprese industriali con oltre 15 dipendenti, per quelle commerciali con oltre 50 dipendenti e per le imprese del trasporto aereo e partiti politici a prescindere dal numero di dipendenti.
Una novità importante riguarda i fondi di solidarietà bilaterali, che diventeranno obbligatori dal 1° gennaio 2016 per le aziende con più di 5 dipendenti che non usufruiscono della cassa integrazione ordinaria o straordinaria.
Ai trattamenti già concessi, invece, continueranno ad applicarsi le norme previgenti. Lo stesso con riferimento agli accordi sindacali conclusi prima dell’entrata in vigore della riforma, il 24 settembre: anche se la cassa non è ancora stata autorizzata, restano validi anche qualora prevedano durate maggiori rispetto ai nuovi limiti introdotti dalla riforma.