INPS: ESONERO CONTRIBUTIVO PER LE NUOVE ASSUNZIONI. CHIARIMENTI

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logo inpsL’Inps, con la circolare 17 del 29 gennaio 2015 fornisce alcuni chiarimenti per la fruizione dell’esonero contributivo per le nuove assunzioni. Ricordiamo che, allo scopo di promuovere forme di occupazione stabile, l’art. 1, commi da 118 a 124, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (di seguito, anche “Legge di stabilità 2015”) ha introdotto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro in relazione alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza nel corso del 2015.

In attesa delle disposizione procedurali, una breve sintesi sul beneficio previsto dalla Legge di stabilità 2015.

[title size=”4″] Natura dell’esonero contributivo [/title]

In relazione alla normativa comunitaria, il suddetto esonero contributivo, ancorché costituisca una misura di riduzione del costo del lavoro con l’utilizzo di risorse statali, si caratterizza come
intervento generalizzato. Per questo motivo, la norma non risulta quindi idonea a determinare un vantaggio a favore di talune imprese o settori produttivi o aree geografiche del territorio nazionale. Si ritiene pertanto che non sia inquadrabile tra quelle disciplinate dall’art. 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (aiuti concesso dallo Stato ovvero mediante risorse statali).

[title size=”4″] Datori di lavoro beneficiari dell’esonero contributivo [/title]

Come già sopra evidenziato, l’incentivo in oggetto è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo e le cooperative.

L’esonero contributivo in oggetto non si applica nei confronti della pubblica amministrazione, individuabile assumendo a riferimento la nozione e l’elencazione recati dall’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001.

[title size=”4″] Rapporti di lavoro incentivati [/title]

L’esonero contributivo riguarda tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ancorché in regime di part-time, con l’eccezione dei contratti di:

  1. apprendistato;
  2. lavoro domestico.

Nel novero delle tipologie contrattuali incentivate rientra anche il lavoro ripartito o job sharing a tempo indeterminato, di cui agli articoli 41-45 della legge n. 276/2003, purché le condizioni per l’applicazione dell’esonero siano possedute da ambedue i lavoratori coobbligati.

Si ritiene che non possa rientrare fra le tipologie incentivate l’assunzione con contratto di lavoro intermittente o a chiamata, di cui agli articoli 33-40 del d.lgs. n. 276/2003, ancorché stipulato a tempo indeterminato.

[title size=”4″] Compatibilità con altre forme di incentivo all’occupazione [/title]

L’esonero contributivo triennale introdotto dalla Legge di stabilità 2015 non è cumulabile con “altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente”.

Pertanto, assumendo a riferimento le forme di incentivo all’assunzione maggiormente diffuse fruibili in relazione a nuove assunzioni effettuate nel corso del 2015, il predetto esonero contributivo non è cumulabile con l’incentivo per l’assunzione di lavoratori con più di 50 anni di età disoccupati da oltre dodici mesi e di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree, di cui all’art. 4, commi 8 e seguenti, della legge n. 92/2012.

L’esonero contributivo introdotto dalla legge di stabilità 2015 è invece cumulabile con gli incentivi che assumono natura economica, fra i quali:

  • l’incentivo per l’assunzione dei lavoratori disabili di cui all’art. 13, della legge n. 68/1999;
  • l’incentivo per l’assunzione di giovani genitori;
  • l’incentivo all’assunzione di beneficiari del trattamento Aspi di cui all’art. 2, comma 10-bis, della Legge n. 92/2012, pari al 50% dell’indennità che sarebbe spettata al lavoratore se non fosse stato assunto per la durata residua del trattamento;
  • l’incentivo inerente il “Programma Garanzia Giovani”;
  • per quanto concerne l’incentivo sperimentale per l’assunzione a tempo indeterminato di giovani entro i 29 anni di età, di cui all’art. 1, del d.l. n. 76/2013, pari a 1/3 della retribuzione
    lorda entro il limite mensile di euro 650,00, la cumulabilità con l’esonero contributivo triennale della Legge di stabilità 2015 è ammessa in misura limitata;
  • in relazione agli incentivi per l’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ex art. 6 della legge n. 223/1991, risulta cumulabile con l’esonero contributivo l’incentivo di natura economica di cui all’art. 8, comma 4, della legge n. 223/1991, pari al 50% dell’indennità mensile che sarebbe spettata al lavoratore per il residuo periodo di diritto alla indennità medesima.

[title size=”4″] Assetto e misura dell’incentivo [/title]

L’esonero contributivo introdotto dalla legge di stabilità 2015 è pari ai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con eccezione delle seguenti forme di contribuzione:

  • i premi e i contributi dovuti all’INAIL, per effetto della esclusione operata dallo stesso comma 118 della legge n. 190/2014:
  • il contributo, ove dovuto, al “fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’art. 2120 del c.c.” di cui al comma 755 della legge n. 296/2006, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi operata dal comma 765, ultimo periodo della medesima legge;
  • il contributo, ove dovuto, ai fondi di cui all’art. 3, commi 3, 14 e 19, della legge n. 92/2012, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi prevista dall’art. 3, comma 25, della medesima legge.

La durata del predetto esonero contributivo è stabilita dalla legge in un triennio e decorre dalla data di assunzione del lavoratore, che deve intervenire nell’arco di tempo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015.

L’esonero non può comunque essere superiore alla misura massima di 8.060,00 euro su base annua. In relazione ai rapporti di lavoro part-time (di tipo orizzontale, verticale ovvero misto), la misura della predetta soglia massima va adeguata in diminuzione sulla base della durata dello specifico orario ridotto di lavoro in rapporto a quella ordinaria stabilita dalla legge ovvero dai contratti collettivi di lavoro. Analoga operazione di adeguamento è da effettuare in relazione ai contratti di lavoro ripartito sulla base della durata effettiva delle prestazioni rese da ognuno dei due lavoratori coobbligati in rapporto a quella ordinaria stabilita dalla legge ovvero dai contratti collettivi di lavoro.

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