Proponiamo una breve esposizione delle principali previdenziali, conseguenti la Legge di Stabilità 2015.
- Aumento tassazione per i Fondi Pensione e per il TFR
- L’aliquota di tassazione sulle plusvalenze realizzate da fondi pensione, sia aperti sia negoziali, e per i piani individuali previdenziali passa dall’11.5% al 20%;
- La tassazione dei rendimenti del TFR passa dall’11% al 20%;
- La tassazione sull’importo maturato del TFR passa dall’11% al 17%.
- Possibilità di avere il TFR in busta paga.
Dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018 i lavoratori dipendenti privati, in possesso di un’anzianità di servizio pari ad almeno 6 mesi, possono richiedere di ricevere la quota di TFR maturata mensilmente, unitamente alla retribuzione, in busta paga.
La scelta di avere l’anticipazione delle quote maturande del TFR, una volta effettuata, è irrevocabile fino al 30/06/2018.
Tale opzione è esercitabile anche dai lavoratori che stanno già versando il TFR in un fondo.
Questa facoltà è penalizzata dal trattamento fiscale: infatti, al TFR liquidato in busta paga, non verrà applicata la tassazione separata, bensì la meno favorevole tassazione ordinaria. - Incremento del requisito anagrafico.
A seguito dell’incremento dell’aspettativa della speranza di vita calcolato dall’Istat, nel 2016 il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia e per gli anni di contribuzione della pensione anticipata, saranno elevati di quattro mesi.Pertanto, dal 2016:- Per le lavoratrici private l’età minima passerà da 65 anni a 3 mesi a 65 anni e 7 mesi;
- Per le lavoratrici autonome l’età minima passerà da 65 anni e 9 mesi a 66 anni e 1 mese;
- Per i lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato, per gli autonomi e per le lavoratrici pubbliche si passerà da 66 anni e 3 mesi a 66 anni e 7 mesi.
Aumentano di 4 mesi anche i requisiti contributivi per la pensione anticipata:
- 42 anni e 10 mesi per gli uomini;
- 41 anni e 10 mesi per le donne.
- Eliminazione della penalizzazione per la pensione anticipata.
La legge di stabilità 2015 ha eliminato le penalizzazioni, fino al 2017, per chi va in pensione anticipata prima dei 60 anni o dei 62 anni.
Prima, se la pensione veniva richiesta prima del compimento dei 62 anni di età, l’assegno veniva corrisposto, per la quota retributiva maturata fino al 2011, con una riduzione pari all’1% per ogni anno di anticipo, percentuale che saliva al 2% per ogni anno di anticipo che superava i 2 anni. - Eliminazione della “finestra mobile” per la decorrenza.
Per le lavoratrici che entro il 2015 optano per metodo contributivo il diritto alla pensione di anzianità spetta al raggiungimento dei 57 anni di età se dipendenti e 58 anni di età se autonome congiuntamente con il minimo di 35 anni di contributi maturati entro il 31/12/2015.
Non viene considerato il periodo della finestra mobile per la decorrenza che è pari a 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e 18 mesi per le lavoratrici autonome.
L’INPS si impegna, quindi, a consentire il pensionamento anticipato anche a chi matura i requisiti nel corso del 2015.
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