Ergon Stp > News > Consulenza del lavoro > MODELLO CU 2015

modello-cu-2015Il Decreto Legislativo n.175 del 21/11/2014 introduce, in via sperimentale, a partire dal 2015 il nuovo Modello 730 precompilato che l’Agenzia delle Entrate renderà disponibile ai contribuenti a partire dal 15/04/2015.
Al fine di fornire all’Amministrazione finanziaria i dati necessari per la generazione del 730 precompilato, lo stesso Provvedimento introduce, a carico dei sostituti di imposta, l’obbligo di inviare per via telematica delle certificazioni dei redditi.
Ad oggi, sul sito dell’Agenzia delle Entrate è disponibile una versione in bozza del modello Certificazione Unica (CU) 2015 che, rispetto all’attuale CUD, si arricchisce di nuovi dati e amplia l’ambito dei suoi destinatari.

La nuova Certificazione Unica (CU):

– sostituisce il CUD;
– sostituisce le certificazione dei redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi (es. associati in partecipazione) che finora erano rilasciate in carta libera da parte dei sostituti d’imposta: infatti è stata introdotta un’ apposita nuova sezione del modello CU, rispecchiante i dati che a tutt’oggi vengono indicati nella Comunicazione delle Certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi del 770/S.

Dal prossimo anno i sostituti d’imposta avranno un solo modello per attestare sia i redditi di lavoro dipendente e assimilati, finora riportati nel Cud, sia altri redditi (per esempio di lavoro autonomo e “redditi diversi”), ad oggi certificati in forma libera. Con la “Certificazione Unica” i sostituti d’imposta compileranno un solo frontespizio contenente i propri dati, le informazioni anagrafiche del contribuente e il prospetto dei figli e degli altri familiari a carico del dipendente o pensionato in relazione ai quali sono state riconosciute le detrazioni per carichi di famiglia.

Invio telematico CU/2015
Oltre a consegnare la CU ai percettori di redditi (entro il 28/02/2015) i sostituti d’imposta dovranno trasmettere i dati delle CU all’Agenzia delle Entrate.

Per il primo invio è stata fissata la data di scadenza del 07/03/2015.

Per ogni CU omessa, tardiva o errata viene prevista una sanzione pari a 100,00 euro. Nei casi di errata trasmissione della CU, la sanzione non si applica se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza del 07/03.
Per i dipendenti cessati in corso d’anno, rimane l’obbligo di consegnare il modello cartaceo al lavoratore cessato entro 12 gg. dalla richiesta, mentre la trasmissione telematica della CU dovrà essere effettuata entro il 07/03 dell’anno successivo (secondo il nuovo tracciato).

[separator top=”40″ style=”shadow”]
[bscolumns class=”one_third”]

asse.co

[/bscolumns]
[bscolumns class=”two_third_last”]
L’ASSEVERAZIONE DI CONFORMITÀ DEI RAPPORTI DI LAVORO. INDISPENSABILE IN CASO DI APPALTI. CHIEDICI COME ATTIVARLA
[/bscolumns][bscolumns class=”clear”][/bscolumns]

Leave a Reply

Ultime Notizie

“Bonus Natale 2024: Requisiti, Modalità di Accesso e Novità”
Novembre 21, 2024da
“Bonus natale: aggiornamenti importanti”
Novembre 14, 2024da
“Fincantieri aderisce ad Asse.Co.”
Novembre 7, 2024da

Archivi