Appalti, resta la responsabilità del committente. Se l’appaltatore o il subappaltatore non pagano lo stipendio ai propri dipendenti è il committente a doverne rispondere, rendendosi responsabile del versamento delle relative ritenute d’acconto Irpef all’Erario.
È quanto emerge dalla lettura dell’art. 28, comma 2, del decreto delegato sulla semplificazione fiscale, appena approvato dal Consiglio dei Ministri e prossimo alla pubblicazione in G. U., in base al quale il committente, qualora sia direttamente obbligato a eseguire il pagamento dei trattamenti retributivi ai dipendenti dell’appaltatore e/o dei subappaltatori impegnati nell’appalto per effetto della solidarietà, “è tenuto ove previsto ad assolvere gli obblighi del sostituto d’imposta ai sensi delle disposizioni di cui al dpr n. 600/73”.
Di fatto se l’appaltatore e/o il subappaltatore non pagano i propri dipendenti impegnati nell’appalto non solo deve provvedervi il committente, ma quest’ultimo ha anche l’obbligo di effettuare le ritenute fiscali sulle retribuzioni erogate attraverso il modello CU e la dichiarazione mod. 770. Esattamente come i suoi dipendenti.
fonte: consulenti del lavoro
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L’ASSEVERAZIONE DI CONFORMITÀ DEI RAPPORTI DI LAVORO. INDISPENSABILE IN CASO DI APPALTI. CHIEDICI COME ATTIVARLA
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