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Nel disegno di legge di stabilità posto all’esame del parlamento vi sono alcuni aspetti rilevanti in tema lavoro.

Riportiamo quanto evidenziato da dottrinalavoro.it

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[title size=”3″]Sgravi contributivi per assunzioni a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2015 [/title]

Con riferimento alle assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato nel settore privato – ad esclusione del settore agricolo – effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015, ai datori di lavoro è riconosciuto, per un periodo massimo di 36 mesi, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua (max 24.180 euro).

Restano esclusi i premi e contributi dovuti all’Inail.
L’esonero:

  • spetta ai datori di lavoro in presenza di nuove assunzioni ad esclusione di quelle relative a lavoratori che nei 6 mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro.
  • spetta qualora il lavoratore sia occupato, presso altri datori di lavoro, con contratti flessibili (contratto a termine, co.co.pro., ecc.)
  • non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato
  • non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente
  • non è dovuto per le assunzioni in apprendistato e dei contratti di lavoro domestico

In considerazione di questo nuovo sgravio contributivo, viene eliminato, dal 1° gennaio 2015, il beneficio contributivo previsti in caso di assunzione di disoccupati e soggetti in cassa integrazione straordinaria di lunga durata, di cui all’articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407. L’incentivo è finanziato con 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e 500 milioni di euro per il 2018. L’INPS provvede al monitoraggio del numero di contratti incentivati e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e al Ministero dell’economia e delle finanze.

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[title size=”3″]TFR in busta paga [/title]

In relazione ai periodi di paga decorrenti dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018, i lavoratori dipendenti del settore privato, esclusi i lavoratori domestici ed i lavoratori del settore agricolo, che abbiano un rapporto di lavoro in essere da almeno 6 mesi, possono richiedere di percepire la quota maturanda di TFR, al netto del contributo aggiuntivo, compresa quella eventualmente destinata ad una forma pensionistica complementare, tramite liquidazione diretta mensile della medesima quota maturanda come parte integrativa della retribuzione.
La predetta parte integrativa della retribuzione è assoggettata a tassazione ordinaria e non è imponibile ai fini previdenziali.
La manifestazione di volontà, qualora esercitata, è irrevocabile fino al termine del 30 giugno 2018.
La disposizione non si applica ai datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali e alle aziende dichiarate in crisi.

 

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