Co.co.co. sportive nell’ambito del dilettantismo
Con l’entrata in vigore della riforma del lavoro sportivo e dei relativi decreti correttivi, il 1° luglio scorso, vengono introdotte numerose novità per associazioni e società sportive, e viene finalmente circoscritta e definita la figura del lavoratore sportivo che presta l’attività nell’ambito del dilettantismo.
Sono considerati lavoratori sportivi gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnici e sportivi, i preparatori atletici e i direttori di gara che esercitano l’attività sportiva dietro corrispettivo, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, in favore di soggetti dell’ordinamento sportivo.
Oltre a queste categorie, sono inoltre considerati lavoratori sportivi tutti i tesserati che svolgono, verso un corrispettivo, le mansioni che rientrano tra quelle necessarie allo svolgimento dell’attività sportiva, sulla base dei regolamenti tecnici dei singoli enti.
Oltre a quelle regolamentate, potranno essere previste ulteriori mansioni, purchè ricomprese nell’elenco tenuto e aggiornato ogni anno dal dipartimento per lo Sport.
Non sono invece considerati lavoratori sportivi i tesserati che svolgono mansioni di carattere amministrativo e gestionale, e coloro che forniscono prestazioni nell’ambito di una professione la cui abilitazione è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo, e che richiede l’iscrizione in appositi albi o elenchi.
Collaborazioni coordinate e continuative sportive dilettantistiche
Oltre a definire chi sia considerato lavoratore sportivo, il d.lgs. 36/2021 prevede anche la tipologia contrattuale da utilizzare nei rapporti di lavoro con questi soggetti.
Con i lavoratori sportivi possono essere stipulati sia contratti di lavoro subordinato che di lavoro autonomo, ma la forma “comune” con cui regolamentare il lavoro nell’ambito del dilettantismo è la collaborazione coordinata e continuativa, ricorrendone i requisiti previsti.
I lavoratori che prestano la propria attività dell’ambito dello sport dilettantistico si presumono collaboratori coordinati e continuativi, con applicazione della disciplina prevista per questa categoria contrattuale. Il decreto prevede infatti una presunzione legale, cioè valida fino a prova contraria.
Ricordiamo che i collaboratori coordinati e continuativi sono lavoratori autonomi, secondo quanto previsto dall’articolo 409 del codice di procedura civile, in quanto il collaboratore decide autonomamente modalità e tempistiche di esecuzione della prestazione, seppur in coordinamento con le esigenze dell’attività.
Nello sport dilettantistico il rapporto di lavoro si presume organizzato nella forma della co.co.co. quando:
- La a prestazione oggetto del contratto non supera le 24 ore su base settimanale, escludendo il tempo dedicato alle manifestazioni sportive;
- Le prestazioni oggetto del contratto sono coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle discipline Sportive associate e degli Enti di Promozione sportiva.
Il decreto prevedere una presunzione, ma le parti possono accordarsi per utilizzare una forma contrattuale diversa, anche in presenza di un rapporto lavorativo di durata inferiore alle 24 ore settimanali: ad esempio un istruttore sportivo potrebbe essere titolare di P.IVA, svolgendo attività per più committenti.
Ulteriore specifica inserita dal decreto “correttivo-bis” riguarda l’aspetto assicurativo: ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa si applica esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall’art. 51 della legge 289/2002, e sono quindi esenti da obblighi INAIL.
Trattamento contributivo e fiscale
I lavoratori sportivi nell’area del dilettantismo con contratti di collaborazione coordinata e continuativa versano i contributi previdenziali alla Gestione Separata INPS, per la quale sono previste le seguenti aliquote, ripartite nella misura di 2/3 a carico del committente e 1/3 a carico del collaboratore:
- 25% per i collaboratori non iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria;
- 24% per i collaboratori già assicurati presso altre forme obbligatorie.
È previsto un particolare regime di esenzioni fiscali e contributive, così articolate:
- Per i compensi fino a 5.000 euro annui è prevista l’esenzione dagli obblighi contributivi e fiscali;
- Per i compensi superiori a 5.000 e fino a 15.000 euro è prevista la sola applicazione dei contributi previdenziali, mentre sono esenti ai fini fiscali;
- Solo sulla parte dei compensi eccedenti i 15.000 euro è prevista l’applicazione dei contributi e delle ordinarie aliquote IRPEF e delle addizionali comunali e regionali.
Per poter godere dell’esenzione IRPEF fino a 15.000 euro il lavoratore sportivo deve rilasciare, all’atto del pagamento, un’autocertificazione che attesta l’ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell’anno solare.
Fino al 31 dicembre 2027, quale misura agevolativa, ai co.co.co sportivi nell’ambito del dilettantismo l’aliquota contributiva INPS va applicata sul 50% dei compensi percepiti.
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I consulenti del lavoro di Ergon Stp:
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