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Novità legge di bilancio 2023

Regime forfetario (comma 54)

Una delle principali novità è l’aumento, dal 2023, da 65.000 a 85.000 euro del limite dei ricavi e compensi per l’accesso al regime forfetario e l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 15%. È inoltre previsto che tale regime cessa immediatamente per coloro che hanno maturato compensi e ricavi superiori a 100.000 euro, senza aspettare l’anno fiscale seguente.

Tassa piatta incrementale (comma 55)

Limitatamente all’anno 2023, le persone fisiche titolari di reddito d’impresa e/o di lavoro autonomo, diverse da quelle che applicano il regime forfetario, possono assoggettare ad un’imposta sostitutiva dell’IRPEF con aliquota del 15%, la differenza tra il reddito d’impresa e/o di lavoro autonomo nel 2023 e il reddito d’impresa e di lavoro autonomo d’importo più elevato dichiarato tra il 2020 e il 2022, ridotta di un importo pari al 5% di quest’ultimo ammontare e nel limite massimo di 40.000 euro.

Detassazione delle mance (comma 58)

Dal 1° gennaio del 2023, le somme date dai clienti ai lavoratori a titolo di mancia nei settori della ristorazione e delle attività ricettive saranno tassate, salvo rinuncia scritta del lavoratore, con un’imposta fissa del 5%, sostitutiva dell’Irpef ordinaria e delle addizionali, entro il limite del 25% del reddito da lavoro percepito nell’anno. Tali somme sono escluse dall’imponibile ai fini contributivi e ai fini del calcolo del TFR.

Tassazione dei premi di risultato (comma 63)

È prevista una riduzione dal 10% al 5% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività erogati nell’anno 2023, fermo restando il limite complessivo di 3000 euro lordi (Art. 1, comma 182, L. 208/2015).

Esonero contributivo per i lavoratori subordinati (comma 281)

La legge di Bilancio 2023 ha confermato l’esonero del 2% sulla quota dei contributi previdenziali a carico del lavoratore dipendente, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

Tale esonero è riconosciuto nella misura del 2% quando la retribuzione mensile imponibile è inferiore a 2.692 euro, ed è aumentato al 3% quando la retribuzione imponibile è inferiore a 1.923 euro.

In entrambi i casi la retribuzione imponibile è parametrata su base mensile per 13 mensilità e, per la competenza del mese di dicembre, è maggiorata del rateo di tredicesima.

Incentivi all’occupazione (commi 294, 297 e 298)

  • Per i datori di lavoro privati che nel 2023 assumono a tempo indeterminato lavoratori beneficiari di reddito di cittadinanza, è previsto l’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL. L’esonero è riconosciuto per un periodo massimo di 12 mesi e per un limite pari a 8.000 euro annui.
  • Per i datori di lavoro che nel 2023 assumono a tempo indeterminato (con esclusione del contratto di apprendistato e del lavoro domestico) giovani under 36, è riconosciuto un esonero dei contributi per un importo massimo pari a 8.000 euro l’anno e per un periodo fino a 36 mesi.
  • Infine, anche per i datori di lavoro che assumono donne svantaggiate a tempo determinato e indeterminato nel 2023, è previsto l’esonero totale del versamento dei contributi previdenziali a loro carico, nel limite di 8.000 euro annui. La durata è 18 mesi per le assunzioni a tempo indeterminato e 12 mesi per quelle a tempo determinato.

Sono considerate donne svantaggiate quelle:

  • con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi;
  • di qualsiasi età, prive di un lavoro da almeno 6 mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito di fondi strutturali dell’UE;
  • di qualsiasi età, che svolgono professioni o attività in settori caratterizzati da un’accentuata disparità di genere (tasso di disparità uomo-donna di almeno il 25%) e prive di un impiego da almeno 6 mesi;
  • di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da 24 mesi.

Tutti questi incentivi sono subordinati all’autorizzazione della Commissione Europea.

Smart working lavoratori fragili (comma 306)

È stato prorogato fino al 31 marzo 2023 il diritto allo smart working per i lavoratori fragili, pubblici e privati. Chi svolge mansioni che non prevedono la possibilità di lavorare da remoto, può richiedere l’adibizione ad una mansione diversa, ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, senza alcuna decurtazione della retribuzione.

Estensione congedi parentali (comma 359)

L’indennità per congedo parentale è stata incrementata dal 30% all’80% della retribuzione per un mese, da usufruire entro il 6° anno di vita del figlio e che spetta in alternativa a uno dei due genitori

Modifiche alla disciplina delle prestazioni di lavoro occasionale (comma 342)

Dal 1° gennaio è previsto l’aumento a 10.000 euro del limite annuo di compenso erogabile dall’utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori di lavoro. Resta fermo il limite di 5.000 euro per il compenso che può essere percepito da chi presta il lavoro occasionale nel corso dell’anno civile.

Altra novità riguarda il limite dimensionale: possono utilizzare il Contratto di prestazione occasionale i datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze fino a 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato (finora il limite era di 5).

La disciplina e i limiti si applicano anche alle attività lavorative occasionali svolte nell’ambito di discoteche, sale da ballo, night-club e simili, codice ATECO 93.29.1.

Accesso alla pensione (commi 283 e seguenti)

Come anticipato nella precedente news dello studio ( https://www.ergonstp.it/accesso-alla-pensione-per-il-2023/ ), è stata introdotta per il 2023 la pensione anticipata cd. “Quota 103”, che permette di conseguire il diritto alla pensione a chi al 31 dicembre 2023 avrà un’età anagrafica di almeno 62 anni e un’anzianità contributiva di almeno 41 anni.

L’ammontare non può superare 5 volte il trattamento minimo della pensione, ed è previsto il meccanismo della “finestra” trimestrale.

Opzione donna è stata confermata per tutto il 2023 con nuovi requisiti: sono ammesse al trattamento anticipato le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2022 hanno maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età di almeno 60 anni, ridotta di 1 anno per ogni figlio (per un massimo di due anni) e che assistono un parente convivente con handicap in situazione di gravità, o hanno una riduzione della capacità lavorativa superiore o uguale al 74% o che sono lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese in crisi (in quest’ultimo caso il requisito anagrafico è di 58 anni, a prescindere dal numero di figli).

È stata infine prorogata per tutto il 2023 l’Ape sociale.

Incremento dell’assegno unico universale (comma 357)

A partire dal 1° gennaio 2023, la misura dell’assegno viene aumentata del 50% per ciascun figlio di età inferiore ad un anno, oppure di età inferiore ai 3 anni se l’ISEE familiare è inferiore o pari a 40.000 euro e nel nucleo vi siano almeno 3 figli.

Sempre a partire dal 1° gennaio 2023 la maggiorazione forfetaria dell’assegno prevista per i nuclei familiari con 4 o più figli a carico è elevata da 100 a 150 euro mensili.

Per quanto riguarda i figli a carico con disabilità, vengono rese definitive le disposizioni originariamente previste per il solo 2022:

  • L’importo base dell’assegno è previsto per ciascuno figli con disabilità a carico, senza limiti di età;
  • La maggiorazione dell’assegno da 85 a 105 euro prevista per ogni figlio minorenne con disabilità viene estesa anche ai figli disabili di età inferiore ai 21 anni.

Per qualsiasi chiarimento contattare il Consulente di riferimento. Ricordiamo che le circolari e le news predisposte dallo Studio hanno valenza meramente informativa e non costituiscono quindi consulenza o prestazione professionale.

I consulenti del lavoro di Ergon Stp:

Erika Damiani (socio) Massimo Iesu (socio)
Cristiana Comelli (socio) Martina Iesu (partner)
Nicolas Frediani (partner)  

 

 

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